Sistema Museale Provincia di Ancona


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Sistema Museale Provincia di Ancona

STATUTO

Statuto dell'Associazione "Sistema Museale della Provincia di Ancona"

Art. 1 - L'Associazione

Per iniziativa della Provincia di Ancona e della Comunità Montana e con i soggetti che intenderanno aderire, è costituita una associazione denominata "Sistema Museale della Provincia di Ancona", con sede legale presso l'Amministrazione Provinciale, in corso Stamira, 60 Ancona.
L'Associazione ha durata di 15 anni e non si prefigge scopo di lucro.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione si propone di:

  1. gestire in forma cooperativa i musei storici, artistici, scientifici, folklorici, naturalistici e in genere di carattere culturale esistenti nel territorio provinciale, di proprietà pubblica o privata, secondo comuni standard espositivi, scientifici, didattici, documentativi e promozionali;
  2. offrire agli aderenti servizi di rete, al fine di armonizzare le politiche di gestione, per quanto attiene alla direzione, alla consulenza tecnica e scientifica, museale, espositiva, tecnico impiantistica, all'assicurazione dei beni, alla sicurezza, alla documentazione editoriale e multimediale, alla promozione turistica del sistema museale provinciale, anche attraverso la gestione diretta delle strutture museali ad essa eventualmente affidata dai singoli associati;
  3. organizzare e gestire itinerari artistici, storici,turistico-culturali, rivolti alla promozione dell'offerta culturale del territorio provinciale e l'iterazione dei musei con il territorio e il patrimonio storico diffuso;
  4. fornire agli associati servizi di progettazione per lo sviluppo e il sostegno del Sistema Mussale Provinciale e qualsiasi altro servizio ritenuto utile per la gestione e lo sviluppo delle reti museali e dei Musei della Provincia, di concerto con gli altri organismi pubblici e privati competenti o interessati, elaborando la proposta di programma.

Art. 3 - Forme di intervento

L'adesione all'Associazione con le quote stabilite al successivo art.4 dà diritto a:

  1. concorrere alla individuazione delle linee di sviluppo del Sistema Museale;
  2. avvalersi della consulenza tecnica, scientifica, museale, impiantistica che verrà messa a disposizione dall'Associazione;
  3. inserire il proprio patrimonio nelle iniziative comuni di valorizzazione e di promozione.

L'Associazione potrà inoltre gestire, attuando sinergie ed economie di scala consentite dalla cooperazione tra soggetti aderenti, i servizi di cui al precedente art.2.
Tali ulteriori servizi, che saranno individuati in fase di programmazione degli interventi, verranno attivati compatibilmente con le disponibilità finanziarie messe a disposizione dai soggetti proprietari dei Musei, dall'Associazione, dalla Regione Marche e da eventuali contribuzioni esterne. I proprietari dei Musei potranno decidere se avvalersi o meno dei servizi gestiti dall'Associazione.
In caso affermativo, l'affidamento sarà effettuato mediante convenzioni nelle quali saranno indicati l'ammontare della quota da assegnare all'Associazione da parte del proprietario, quella eventuale di altri soggetti pubblici e privati, e le caratteristiche dei servizi da erogare da parte, in forma diretta o indiretta.
La Provincia di Ancona potrà trasferire direttamente all'Associazione finanziamenti, finalizzati alla valorizzazione dei Musei, derivanti da eventuali propri stanziamenti o da trasferimenti esterni allo stesso scopo destinati.
I servizi di cui all'art.2 potranno essere erogati anche a favore di soggetti terzi non soci, a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle dei soci, da regolamentare comunque di volta in volta con apposite convenzioni. L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti i proprietari, pubblici o privati, di collezioni storiche, artistiche, scientifiche, antropologiche e di interesse culturale che abbiano già aperte al pubblico o che intendano allestire e rendere di generale fruizione, sia in forma permanente che stagionale, o limitata nel tempo.
Possono aderire altresì enti ed istituzioni pubbliche interessati allo sviluppo del Sistema Mussale provinciale.
I soci si dividono in ordinari, sostenitori e promotori. La Provincia di Ancona è socio promotore.Le quote annuali dei soci ordinari sono suddivise in quattro fasce: Comuni fino a 5.000 abitanti quota 2.000.000; Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti quota 4.000.000; Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti quota 5.000.000; Comuni oltre 20.000 abitanti quota 7.000.000; la Provincia di Ancona conferirà annualmente una quota di 100.000.000; la Comunità Montana di 15.000.000 ed altri enti pubblici interessati ad aderire all'Associazione, ai sensi dell'art. 3, possono entrare a farne parte con la quota dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
I privati conferiranno una quota di 2.000.000 se proprietari di un museo e di 5.000.000 se proprietari di più musei, con diritto di voto, come stabilito dall'art.5.I soci sostenitori che versano una quota annua da 30.000.000= a 99.000.000=, in denaro o beni valutati di egual valore, partecipano all'Associazione con un voto, i soci sostenitori che versano una quota annua pari o superiore a 100.000.000, in denaro o beni valutati di egual valore, partecipano all'Associazione con sei voti.I soci sostenitori hanno almeno un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
La donazione di beni o servizi il cui valore possa essere quantificato in un importo almeno pari a trenta milioni dà diritto all'ente erogatore di essere ammesso nell'Associazione quale socio sostenitore.
I soci debbono rimanere in seno all'Assemblea almeno tre anni.
Essi possono esercitare il diritto di voto solo decorsi tre mesi dalla data di adesione e soltanto se in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante degli Enti pubblici aderenti o suo delegato, per i privati soci da un rappresentante dagli stessi nominato.
Ogni componente dell'Assemblea esprime un voto proporzionale alla quota ordinaria da ciascuno sottoscritta : Comuni fino a 5.000 abitanti voti uno; Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti voti due; Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti voti 3; Comuni oltre 20.000 abitanti voti quattro; Provincia di Ancona voti (6), Comunità Montana voti cinque (5).I privati con un museo esprimeranno un voto, quelli con più di un museo due.Altri Enti aderenti hanno la rappresentanza ed il diritto di voto dei Comuni superiori ai 20.000 abitanti.
L'Assemblea nomina tra i soci il vice Presidente.
L'Assemblea delibera:

  1. l'indirizzo generale dell'Associazione e la programmazione annuale, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  2. l'ammontare delle quote sociali;
  3. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  4. il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
  5. eventuali variazioni e storni di bilancio;
  6. l'eventuale modifica dello statuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti;
  7. l'ammissione dei nuovi soci, secondo le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea;
  8. la nomina del Revisore dei Conti;
  9. il gettone di presenza da erogare ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza.

L'assemblea viene convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata inviata agli interessati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
L'Assemblea si ritiene valida, in prima convocazione, con la presenza e la rappresentanza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.
L'Assemblea viene convocata di norma almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per approvare il bilancio di previsione; entro il mese di marzo per approvare la rendicontazione dell'attività dell'anno precedente.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

  1. L'Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio di amministrazione;
  3. Il Presidente;
  4. L'Ufficio di Presidenza;
  5. Il Direttore;
  6. Il Revisore dei Conti.

Art.7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Ancona, è nominato dall'Assemblea ed è composto da undici membri (compreso il Presidente), da reperire tra i Soci ordinari.In tale numero è compreso anche un eventuale unico rappresentante di diritto dei soci sostenitori, qualora esistano.
Per l'individuazione dei nove componenti da eleggere, l'Assemblea dovrà rispettare i seguenti criteri:

  1. garantire la rappresentanza di tutte le fasce di Comuni di cui all'art.5;
  2. garantire la rappresentanza dei proprietari dei Musei privati ed ecclesiastici;
  3. garantire al massimo la rappresentanza dell'intero territorio provinciale.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dal Vice, con avviso scritto a mezzo raccomandata con almeno sette giorni di preavviso rispetto alla data della riunione, ovvero almeno tre giorni prima, con avviso telegrafico, in caso di urgenza.
Al Consiglio spetta deliberare su tutte le materie che non siano di competenza dell'Assemblea e proporre all'Assemblea la programmazione annuale.
Al Consiglio è affidata tutta l'ordinaria e straordinaria amministrazione, l'organizzazione dell'Associazione, l'accettazione di lasciti, donazioni e contributi, l'assunzione di personale o di rapporti professionali, la decisione di avvalersi di consulenti.Al Consiglio spetta la nomina del Direttore dell'Associazione e del Comitato Tecnico-Scientifico.
E' sua competenza, infine, definire il compenso da erogare al Revisore dei Conti ed incaricare un Istituto di Credito a svolgere funzioni di Cassa e Tesoreria.Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Componente del Consiglio di Amministrazione non danno luogo a corresponsione di indennità di carica. E' prevista tuttavia l'erogazione di un gettone di presenza per la partecipazione a riunioni formalmente convocate, il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea.In sede di prima attivazione, il Consiglio di amministrazione viene nominato nell'atto costitutivo dell'associazione.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato o persona dallo stesso Presidente della Provincia nominata. Dura in carica fino a scadenza del mandato del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, ovvero non oltre la data di eventuale recesso: al verificarsi della ipotesi di recesso gli organi associativi provvederanno alla nomina del nuovo presidente ed alla sua sostituzione in seno al Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e sta in giudizio come attore e convenuto; a lui compete la firma degli atti sociali, la convocazione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento in tutte le predette funzioni.

Art. 9 - Ufficio di Presidenza

Per la gestione operativa dell'Associazione, il Presidente si avvale dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente stesso, dal Vice Presidente e dal Direttore, con il compito di rendere operativi i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Direttore

Il Direttore dell'associazione è responsabile del coordinamento di tutte le funzioni organizzative dell'associazione e delle sue attività.
Egli garantisce la realizzazione dei programmi e degli indirizzi, anche con attività propositiva e progettuale che sia di impulso all'organizzazione, con ampia autonomia operativa, sulla base dei deliberati dell'associazione e delle risorse assegnate.Coordina il personale, gli eventuale collaboratori esterni, sovrintende al rispetto dei contratti e degli accordi stipulati dall'associazione, per il perseguimento degli scopi sociali.
Il direttore è altresì responsabile della regolarità amministrativa e finanziaria dell'attività dell'associazione, salvo per quanto riguarda le specifiche competenze riservate al Presidente. Firma inoltre i contratti.
Egli cura la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organismi competenti, firma gli ordinativi di incasso e pagamento, tiene i registri dell'associazione.
Il direttore viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone che abbiano esperienza amministrativa, nel settore pubblico o privato, e competenza nella tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Il rapporto di lavoro è di natura privatistica, il contratto ha una durata massima pari a quella del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile.

Art. 11 - Revisore dei Conti

La vigilanza contabile sull'amministrazione dell'Associazione è esercitata da un Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea e scelto al di fuori dei propri membri. Tale carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
Il compenso da erogare al Revisore dei Conti verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esso opererà in stretto rapporto con il Direttore, che ne coordina l'attività e al quale fornirà il necessario supporto tecnico. E' composto dagli esperti che di volta in volta si renderà indispensabile utilizzare, da reperire con incarichi esterni per la durata necessaria allo svolgimento del compito specifico per cui sono stati individuati. Del Comitato farà parte anche un gruppo molto ristretto di esperti, tra cui i direttori dei Musei esistenti, eventuali rappresentanti delle Soprintendenze e del mondo accademico, reperiti in relazione alle problematiche da affrontare, con funzioni anche di consulenza per la programmazione annuale.

Art. 13 - Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative annuali;
  2. dai contributi straordinari di enti pubblici o privati terzi;
  3. dai proventi derivanti dall'attività sociale.

Art.14 - Gestione finanziaria

L'associazione, nell'espletamento dei propri compiti, persegue l'obiettivo dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, uniformandosi a criteri di efficienza ed economicità.
Fa fronte pertanto ai propri compiti sia con i mezzi messi a disposizione dai soci, sia con le entrate provenienti da contribuzioni, dalle proprie attività, da lasciti e donazioni.Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio dell'associazione e sono da questa accertate e riscosse.
L'associazione ne dispone in piena autonomia ed articola la propria contabilità in un sistema di previsione e rendicontazione di tipo economico, finanziario e patrimoniale.
Il bilancio di previsione annuale costituisce lo strumento di programmazione cui si uniforma anche il programma di attività dell'associazione.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, il direttore predispone il progetto di bilancio per l'anno successivo, corredato del programma generale di attività, con indicazione anche delle entrate con le quali fare fronte alle spese previste: entro il mese di novembre di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione viene sottoposta all'assemblea per la relativa approvazione.
Il bilancio deve risultare a pareggio e la sua approvazione costituisce per l'associazione l'autorizzazione alla spesa nei limiti ivi previsti.
Eventuali variazioni o storni vengono deliberati dall'assemblea.
Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il direttore predispone una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente.
Il presidente sottopone il rendiconto di gestione all'approvazione dell'assemblea entro il mese di marzo.
Il bilancio preventivo dell'attività annuale va inviato ai soci almeno un mese prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.
L'effettiva erogazione della quota associativa annuale è subordinata alla trasmissione a tutti i soci del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente e del consuntivo almeno del penultimo esercizio, accompagnati dalle rispettive relazioni del Revisore dei Conti.

Art. 15 - Inventario

I beni mobili ed immobili in dotazione all'associazione sono elencati in un apposito registro tenuto a cura del direttore.
L'inventario, riportante lo stato di consistenza ed il valore dei beni, deve essere annualmente aggiornato nelle variazioni intervenute.
In caso di cessazione dell'associazione, il patrimonio residuo di liquidazione sarà devoluto alla Provincia di Ancona per essere utilizzato per uno o più obiettivi previsti nel presente statuto.

Art. 16 - Recesso

È prevista, per ciascun socio aderente, pubblico o privato, la possibilità di recedere dall'Associazione, previo preavviso di almeno 3 mesi rispetto al 31 ottobre di ogni anno, data stabilita dal presente statuto per la redazione del bilancio di previsione annuale, fermo restando quanto stabilito al penultimo comma dell'art. 4, e cioè la permanenza in seno all'Assemblea di almeno 3 anni.
Il recesso non da diritto alla restituzione delle quote annuali già versate.

Art. 17 - Regolamenti

L'Associazione potrà dotarsi di quei Regolamenti che riterrà necessari ai fini dell'ottimale svolgimento della propria attività.

Art. 18 - Norma transitoria

In fase di prima costituzione e per la durata di un anno, il Vice Presidente dell'Associazione sarà il Presidente della Comunità Montana, o l'Assessore delegato o persona dal Presidente della Comunità Montana nominata. Alla scadenza di tale periodo, pervenute nuove adesioni, l'Assemblea dei Soci procederà alla determinazione delle modalità di nomina del Vice Presidente.

Art. 19 - Norme finali

In fase di prima applicazione, per il pagamento della quota associativa annua sarà sufficiente l'invio del bilancio di previsione, con la relazione del Revisore dei Conti.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e tutte quelle vigenti in materia di associazioni.
Il presente statuto potrà essere modificato per eventuali adeguamenti, qualora necessari, alla emananda normativa regionale in tema di musei.



 

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Associazione Sistema Museale della Provincia di Ancona - casella postale 532 - 60124 Ancona
part.iva: 01584130429 - email: sistemamuseale@provincia.ancona.it - numero verde: 800 439392 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18)

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